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<title>Cass. civ., Sez. I, Sentenza 6 aprile 2009, n. 8227</title>
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<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b style=3D=
'mso-bidi-font-weight:
normal'><i style=3D'mso-bidi-font-style:normal'><span style=3D'font-size:10=
.0pt;
font-family:Arial'>Cass. civ., Sez. I, Sentenza 6 aprile 2009, n. 8227<o:p>=
</o:p></span></i></b></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b style=3D=
'mso-bidi-font-weight:
normal'><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p=
></span></b></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b style=3D=
'mso-bidi-font-weight:
normal'><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p=
></span></b></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b style=3D=
'mso-bidi-font-weight:
normal'><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Svolgimento del
processo<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Con=
 decreto
del 15.2.2002 il Tribunale di Roma, in sede di modifica delle condizioni
stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio=
, revocava
l'obbligo imposto a G.S. di contribuire al mantenimento delle figlie
maggiorenni conviventi con la madre C.M., ritenendo che avessero raggiunto
l'autosufficienza economica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Pro=
poneva
reclamo la madre, chiedendo la revoca di tale provvedimento.<o:p></o:p></sp=
an></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>All=
'esito
del giudizio, svoltosi con le forme della camera di consiglio e con
l'intervento del Procuratore. Generale, la Corte d'Appello di Roma con decr=
eto
del 20.4-20.6.2005 accoglieva il reclamo, revocando il decreto del Tribunal=
e.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Rit=
eneva la
Corte di merito non adeguatamente provato il raggiungimento da parte delle
figlie della piena autonomia economica, essendo risultato dal libero
interrogatorio che M., di quasi omissis anni d'et&agrave; e con un diploma =
di
ragioneria conseguito ormai da tempo, ha percepito una retribuzione mensile=
 di
lire 1.890.000 limitatamente al periodo Aprile 2002 - Aprile 2003 senza che
successivamente sia riuscita a trovare lavoro, mentre C., che ha quasi omis=
sis
anni, &egrave; laureata in psicologia dal omissis, ha conseguito l'abilitaz=
ione
all'esercizio della libera professione ma ha svolto sinora soltanto prestaz=
ioni
saltuarie. Riteneva quindi che non fossero venute meno le condizioni che
avevano giustificato l'obbligo dello S. di contribuire al loro mantenimento,
tenendo anche conto che non aveva fornito alcun concreto elemento di segno
contrario.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Avv=
erso
tale decreto propone ricorso per cassazione G. S., deducendo sei motivi di
censura illustrati anche con memoria.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Res=
iste con
controricorso C.M. che eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilit&agrave;=
 del
ricorso in quanto vertente su provvedimenti riguardanti i figli e, come tal=
i,
privi dei caratteri della <span class=3DSpellE>decisoriet&agrave;</span> e =
della <span
class=3DSpellE>definitivit&agrave;</span> richiesti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b style=3D=
'mso-bidi-font-weight:
normal'><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Motivi della dec=
isione<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Pre=
giudiziale
&egrave; l'esame dell'eccezione sollevata dalla <span class=3DSpellE>contro=
ricorrente</span>
che ha sostenuto l'inammissibilit&agrave; del ricorso proposto ai sensi
dell'art. 111 Cost. avverso il decreto in esame emesso dalla Corte d'Appell=
o in
sede di reclamo e riguardante la modifica della statuizione relativa al
contributo di mantenimento delle figlie, eccezione basata sulla dedotta nat=
ura
non decisoria n&eacute; definitiva del provvedimento.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Al =
riguardo
&egrave; opportuno rilevare che un contrasto di giurisprudenza si &egrave;
formato relativamente ai provvedimenti adottati nei procedimenti di revisio=
ne
delle condizioni stabilite in sede di separazione, essendosi ritenuto in al=
cune
decisioni, in considerazione della diversa previsione di cui agli artt. 155
u.c. C.P.C., (ora 155 <span class=3DSpellE>ter</span>) e 156 u.c. C.P.C., c=
he
poich&eacute; il primo, a differenza del secondo, non richiede per la loro
modificabilit&agrave; il sopravvenire di nuove circostanze, non pu&ograve;
attribuirsi ai provvedimenti riguardanti i figli, di cui tale norma si occu=
pa,
carattere definitivo, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilit&agrav=
e;
in tal caso (in tal senso Cass. 8495/07; Cass. 8046/98; Cass. 4988/99; Cass.
4499/02; Cass. 9484/02).<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>A t=
ale
orientamento si &egrave; posta consapevolmente in contrasto la sentenza n.
24265/04 la quale, riprendendo quanto gi&agrave; espresso in alcune decisio=
ne
degli anni ottanta e dei primi anni novanta (Cass. 2050/88; Cass. 1695/87;
Cass. 6621/91), hanno ritenuto ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost. anc=
he i
provvedimenti di carattere patrimoniale riguardanti i figli in quanto
suscettibili di giudicato, sia pure &#8220;rebus sic <span class=3DSpellE>s=
tantibus</span>&#8221;.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Nel=
l'ipotesi
in esame per&ograve; il provvedimento di revisione riguarda le condizioni
stabilite nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio pe=
r il
quale trova applicazione l'art. 9 della Legge 898/70, come sostituito da ul=
timo
dall'art. 13 della Legge n. 74 del 1987, il quale al comma 1 prevede,
perch&eacute; possa disporsi la modifica delle condizioni precedentemente
stabilite, la necessit&agrave; che sopravvengano &#8220;giustificati
motivi&#8221; anche per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli.<=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&Eg=
rave;
evidente pertanto che il provvedimento, essendo in tal caso suscettibile di
passare in giudicato, sia pure &#8220;rebus sic <span class=3DSpellE>stanti=
bus</span>&#8221;,
e dovendosi quindi ritenere in tale ambito definitivo, oltre che decisorio,
deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 <span
class=3DSpellE>Cost</span>..<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Con=
 il
primo motivo di ricorso G.S. denuncia violazione degli artt. 2697 comma 2 C=
.C.
e 112 <span class=3DSpellE>C.P.C</span>.. Lamenta che la Corte d'Appello ab=
bia
ritenuto che non fosse cessato il rapporto di dipendenza economica delle due
figlie nei suoi confronti sulla base, unicamente, dell'interrogatorio libero
reso dalle interessate e sul rilievo che nessun riscontro alle sue affermaz=
ioni
egli avrebbe fornito, senza considerare che le richieste di provare i fatti=
 da
lui assunti (attraverso l'invito alla produzione delle dichiarazioni fiscal=
i e
dei conti bancari delle figlie; attraverso l'assunzione di informazioni ex =
art.
210 C.P.C. in ordine ai rapporti di lavoro di entrambe ed agli emolumenti l=
oro
corrisposti; mediante la produzione degli estratti bancari e dei depositi d=
ei
titoli; mediante interrogatorio formale della reclamante) erano state disat=
tese
senza alcuna motivazione.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Con=
 il
secondo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 2697 comm=
a 2 <span
class=3DSpellE>C.C</span>.. Lamenta che la Corte d'Appello, nonostante sia
risultato che le figlie fossero avviate ad un'attivit&agrave; lavorativa
adeguata ai titoli di studio conseguiti, fossero titolari di un conto corre=
nte
e ciascuna possedesse un autoveicolo, abbia disatteso ogni sua difesa,
ritenendola non provata.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Con=
 il
terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 155 comma 2 <span
class=3DSpellE>C.C</span>.. Sostiene che, nonostante l'art. 155 comma 2 C.C.
preveda l'obbligo di mantenimento anche per i figli maggiorenni qualora non
abbiano conseguito una autonomia economica e malgrado nella fattispecie le =
due
figlie tale autonomia avessero raggiunto, la Corte d'Appello ha ugualmente
riconosciuto un tale obbligo a suo carico.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Con=
 il
quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 100 C.P.C.
nonch&eacute; falsa ed erronea applicazione dell'art. 155 <span class=3DSpe=
llE>C.C</span>..
Deduce che, nell'ipotesi in cui il figlio si sia reso autonomo, non &egrave;
pi&ugrave; ipotizzabile un ritorno nella sua precedente posizione di non
autosufficienza, potendosi, eventualmente, riconoscere il diritto agli alim=
enti
per i quali lo stesso figlio e non gi&agrave; il genitore convivente &egrav=
e;
legittimato ad agire.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Con=
 il
quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 <span
class=3DSpellE>C.P.C</span>.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di
pronunciarsi in ordine alla sua domanda subordinata di riduzione dell'asseg=
no
basata sul fatto che aveva costituito una nuova famiglia con due figli.<o:p=
></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Con=
 il
sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 comma 1 C.C.
nonch&eacute; violazione e falsa applicazione dell'art. 117 <span class=3DS=
pellE>C.P.C</span>..
Lamenta che la Corte d'Appello abbia deciso solo sulla base del libero
interrogatorio reso dalle figlie, vale a dire delle dirette interessate,
nonostante non fossero parti e malgrado alle loro dichiarazioni non possa
essere riconosciuto valore di testimonianza in quanto non rese con le
modalit&agrave; e le formalit&agrave; di cui agli artt. 244 e segg. C.P.C.,=
 con
la conseguenza che le prove devono ritenersi illegittimamente acquisite.<o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Gli=
 esposti
motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, contenendo censure, a vol=
te,
ripetitive ed, altre volte, strettamente connesse fra di loro.<o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Orb=
ene,
&egrave; da tempo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui
l'obbligo del genitore, separato o divorziato, di concorrere al mantenimento
dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di costo=
ro
della maggiore et&agrave;, ma persiste finch&eacute; non abbiano raggiunto
l'indipendenza economica attraverso un'attivit&agrave; lavorativa con concr=
ete
prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete
condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto pro=
fitto
per loro colpa.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Cor=
ollario
di tale principio &egrave; che l'espletamento di un lavoro precario, limita=
to
nel tempo, non &egrave; sufficiente per esonerare il genitore da un tale
obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che si sia
raggiunta l'indipendenza economica la quale richiede, come si &egrave;
gi&agrave; evidenziato, una prospettiva concreta di continuit&agrave;.<o:p>=
</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Nel=
l'ipotesi
in esame, se corretto pu&ograve; definirsi il principio desumibile, sia pure
implicitamente, dal decreto impugnato che ha ritenuto evidentemente che lo
state di indipendenza economica non possa prescindere da una situazione di
relativa stabilit&agrave; dell'attivit&agrave; lavorativa, non altrettanto
pu&ograve; dirsi in ordine alla corretta applicazione dei principi che
presiedono alla distribuzione dell'onere della prova ed al diritto riconosc=
iuto
a ciascuna parte di poter assolvere ad un tale onere.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Se,=
 da una
parte, compete al coniuge che richiede la prestazione di carattere economic=
o,
sia pure per il mantenimento dei figli maggiorenni, la prova della ricorren=
za delle
condizioni che la legittimano, dall'altra, deve essere assicurato al sogget=
to
nei cui confronti la prestazione viene richiesta la possibilit&agrave; di
provare, se richiesta, la loro inesistenza, vale a dire la raggiunta
indipendenza economica da parte dei figli.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Nel=
 caso in
esame invece la Corte d'Appello si &egrave; limitata a prendere atto delle
dichiarazioni rese dalle figlie e su di esse ha tratto il convincimento del=
la
non raggiunta indipendenza economica in considerazione della saltuariet&agr=
ave;
e precariet&agrave; dell'attivit&agrave; lavorativa da loro svolta.<o:p></o=
:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Ora=
, pur
dovendosi prendere atto delle valutazioni operate al riguardo dalla Corte
d'Appello le quali, risolvendosi in un apprezzamento di merito, sono
insindacabili in questa sede, anche se formulate su circostanze provenienti
direttamente dallo stesso interessato, non pu&ograve; sfuggire in sede di
scrutinio di legittimit&agrave; l'assoluta mancanza di spazio concesso
all'odierno ricorrente in sede istruttoria dalla Corte d'Appello la quale,
nonostante le numerose richieste formulate al riguardo, non solo non ha for=
nito
alcuna motivazione ignorandole del tutto, ma ha addirittura osservato che
nessuna prova era stata fornita dall'interessato. La Corte d'Appello avrebbe
ben potuto disattendere tali richieste ma in tal caso, invece di affermare =
che
nessuna prova di segno contrario era emersa ad opera del soggetto obbligato=
 pur
in presenza di dette richieste, avrebbe dovuto fornire una congrua motivazi=
one
sulle ragioni che l'avrebbero indotta a ritenerle superflue od assorbite ov=
vero
non decisive in presenza delle risultanze emerse attraverso l'interrogatorio
delle figlie.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Nei=
 limiti
sopra descritti, vale a dire sulla necessit&agrave; di una valutazione cui =
il
giudice di merito non pu&ograve; sottrarsi in ordine alla rilevanza delle p=
rove
richieste, devono trovare accoglimento il primo, il secondo, il terzo ed il
sesto motivo di ricorso.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Qua=
nto al
quarto, basato sul principio della irreversibilit&agrave; della perdita del
diritto al mantenimento dopo che l'avente diritto si &egrave; reso
autosufficiente, la censura deve ritenersi assorbita, dipendendo dall'esito
della valutazione sulla raggiunta indipendenza che il giudice di rinvio
dovr&agrave; compiere nell'ambito di un eventuale pi&ugrave; ampio quadro
istruttorio.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Qua=
nto al
quinto, riguardante l'omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione
dell'assegno basata sulla circostanza che il ricorrente avrebbe costituito =
una
nuova famiglia, la Corte d'Appello non ne fa alcun cenno pur essendo stata =
tale
domanda formulata sin dall'atto introduttivo e non potendosi dubitare in li=
nea
di principio della sua possibile rilevanza per l'incidenza che pu&ograve;
assumere in concreto sulle disponibilit&agrave; economiche dell'obbligato.<=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Il =
ricorso
va pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione con rinvio, anche per =
le
spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che si
uniformer&agrave; ai principi accolti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b style=3D=
'mso-bidi-font-weight:
normal'><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>P.Q.M.<o:p></o:p=
></span></b></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>La =
Corte
Suprema di Cassazione<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Acc=
oglie il
ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato in
relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimit&agrave;, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.<o=
:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

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